1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis, le pubbliche amministrazioni pubblicano le informazioni identificative degli immobili posseduti e di quelli detenuti, nonché i canoni di locazione o di affitto versati o percepiti. (Art. 9-bis. Pubblicazione delle banche dati - articolo introdotto dall'art. 9, comma 2, d.lgs. n. 97 del 2016)